
I Giovani di Serie
N.O.I.F.: Art. 33 I "giovani di serie"
1. I calciatori giovani dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche.
2. I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli allimpiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nellanno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nellultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che cio` comporti lacquisizione dello status di professionista, ad unindennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale e` tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nellultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.
3. I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno detà e purche´ non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. II calciatoregiovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale e` tesserato, quando:
- a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A;
- b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B;
- c) abbia preso parte ad almeno tredici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/1;
- d) abbia preso parte ad almeno diciassette gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie C/2.
4. Nei casi previsti dal comma precedente, e` ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non puo` superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione effettuata a termini del comma 2.
5. Nel caso di calciatore giovane di serie, il diritto previsto nel precedente comma 3, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, e` fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore e` tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista con losservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di questultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dalletà del calciatore.
6. II calciatore “giovane di serie” in rapporto di addestramento tecnico puo` stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee. In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore e` tesserato a titolo definitivo.